venerdì 13 giugno 2008

Regolamento del Consiglio Comunale dei Giovani

Con la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 13.6.2008 è stato approvato il Regolamento istitutivo del Consiglio Comunale dei Giovani.

ARTICOLO 1 – FINALITÀ
1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani, è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 15 e i 25 anni, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata e promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

ARTICOLO 2 – COMPETENZE
1. Il consiglio dei giovani ha la funzione, tra l’altro, di:
a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
b) facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
c) promuovere l’informazione rivolta ai giovani;
d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
e) seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.
2. Il consiglio dei giovani può presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale, municipale e alla giunta ed esprime parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal consiglio comunale/municipale, dal Sindaco/Presidente del municipio o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni. In questo ambito, l’Amministrazione comunale/municipale è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del consiglio il contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani. L’Amministrazione comunale/municipale ha altresì facoltà di richiedere al consiglio un parere preventivo non vincolante su tutti gli altri atti non contemplati dai commi precedenti. Il consiglio è tenuto ad esprimere il parere, a pena di
decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Il consiglio dei giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l’associazionismo giovanile;
valuta l’impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal comune/municipio e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale/municipale;
raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti;
4. Il consiglio dei giovani, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta alla Presidenza della Regione Lazio e al consiglio comunale/municipale e a tutta la popolazione giovanile una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del comune/municipio, riferita all’anno precedente.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
1. Il consiglio dei giovani è composto da 12 membri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale a scrutinio di lista da tutti i giovani residenti nel comune/municipio che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Possono essere eletti nel consiglio solo i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.
Devono far parte del consiglio almeno 1/3 di membri di età compresa tra i 15 e i 17 anni.
2. L’elezione del consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento ed entro 1 anno dall’approvazione del presente regolamento. Dopo l’elezione del consiglio la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità la prima seduta viene convocata dal più anziano di età), che la presiede fino all’elezione del Presidente.
3. Il consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni trimestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata:
- del Sindaco/Presidente del municipio;
- dell’Assessore/consigliere delegato alle Politiche giovanili;
- del consiglio comunale/municipale;
- di almeno un terzo dei membri del consiglio;
- di almeno 50 elettori dello stesso.
4. Alle sedute del consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, l’Assessore/consigliere delegato alle Politiche giovanili.
5. Il consiglio dei giovani dura in carica tre anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo consiglio.
6. Ogni membro del consiglio dei giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell’adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

ARTICOLO 4 – PRESIDENZA
1. Il consiglio dei giovani elegge, nel suo seno, un presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.
2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza assoluta dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato Presidente il candidato avente la maggiore età e in caso di corrispondenza di età quello che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali
nella lista di appartenenza.
3. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, delegare altro membro del consiglio a rappresentarlo.
4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, del Vice Presidente o di entrambi, almeno (1) 7 membri del consiglio possono presentare motivata mozione di sfiducia, purché essa contenga l’indicazione del nuovo Presidente, del nuovo Vice Presidente o di entrambi. Tale mozione deve essere discussa entro 15 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.
5. Il Presidente:
- rappresenta il consiglio dei giovani;
- è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all’interno del consiglio;
- convoca, presiede e coordina le adunanze;
- cura la programmazione dell’attività del consiglio e il Calendario delle sue riunioni;
- cura la formazione dell’ordine del giorno;
- assicura il collegamento tra il consiglio e l’Amministrazione comunale/municipale;
- partecipa a nome del consiglio dei giovani alle riunione della Giunta Comunale che abbiano quali punti all’ordine del giorno tematiche attinenti alla condizione giovanile, lo sport, la cultura, il tempo libero o comunque questioni che coinvolgono direttamente i giovani;
- adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell’organo;
- redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del consiglio, la relazione annuale dei giovani nel comune/municipio da presentare al consiglio Comunale;
- svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento
- si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto a rotazione tra i componenti del consiglio dei giovani

ARTICOLO 5 – SCIOGLIMENTO
1. Il consiglio dei giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.

ARTICOLO 6 - CESSAZIONE DALLA CARICA DEI MEMBRI
1. I membri del consiglio dei giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all’interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del consiglio. La decadenza si verifica, inoltre, per l’assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive. La decadenza da membro del consiglio dei giovani è dichiarata dal consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non costituisce causa di decadenza il compimento del ventiseiesimo anno di età nel corso del mandato. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

ARTICOLO 7 – ADUNANZE
1. Le adunanze del consiglio dei giovani sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del consiglio, convoca il consiglio dei giovani in seduta aperta all’intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di organismi di partecipazione. Nelle adunanze di cui al presente comma è consentito l’intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI
1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio, può invitare alle sedute funzionari del comune/municipio o di altri Enti pubblici e consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del comune/municipio o altri Enti per fornire illustrazioni o chiarimenti.

ARTICOLO 9 – DELIBERAZIONI
1. Il consiglio dei giovani delibera con la presenza di almeno 9 membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

ARTICOLO 10 – RAPPORTI CON IL COMUNE
1. L’Amministrazione comunale:
a) trasmette periodicamente e in via preventiva al consiglio dei giovani copia degli atti riguardanti direttamente o indirettamente i giovani, che il comune intende porre in essere nell’adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell’espressione del relativo parere obbligatorio ma non vincolante;
b) invita in maniera permanente una delegazione del consiglio dei giovani alle sedute del consiglio comunale;
c) consente l’utilizzo della Sala consiliare per le adunanze del consiglio dei giovani;
d) individua, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all’amministrazione comunale, locali idonei ed autonomi da concedere in uso esclusivo al consiglio dei giovani, al fine di assicurare al consiglio una funzionalità piena e permanente; nel caso esista presso il comune un “Centro giovanile” o altra struttura di tipo aggregativo rivolta ai giovani, la sede permanente del consiglio è collocata presso il “Centro giovanile”;
e) invita il Presidente del consiglio dei giovani alle sedute della Giunta comunale che abbiano tra i punti all’ordine del giorno tematiche inerenti i giovani;
f) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del consiglio dei giovani;
g) coinvolge in via prioritaria il consiglio dei giovani nei processi di partecipazione eventualmente attivati dall’Amministrazione comunale in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 16/2005 (Bilancio Partecipato) ed anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 34 e 35 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 “Legge regionale finanziaria per l’esercizio 2008” ;

ARTICOLO 11 – RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO
1. La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20 e in qualità di organo terzo rispetto ai consigli e all’Amministrazione comunale svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del consiglio e dell’applicazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.
2. In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture “Politiche in favore dei giovani” e “Osservatori e servizi per la cittadinanza”:
a) coordina e sovrintende alle attività inerenti lo svolgimento in una unica data delle consultazioni elettorali dei consigli;
b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l’eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
c) coordina la “Rete regionale dei consigli comunali sovracomunali e municipali dei giovani” istituita presso il competente Assessorato; e
d) cura la direzione della newsletter multimediale dei consigli avente periodicità quindicinale e la registrazione di una testata unica regionale denominata “Parola ai giovani” avente periodicità mensile, tale da consentire la pubblicazione, come edizioni locali della testata stessa, dei relativi giornalini realizzati dai singoli consigli dei giovani;
e) convoca periodicamente e coordina la riunione dei presidenti dei consigli dei giovani, articolata eventualmente anche per ambiti provinciali;
f) assicura, d’intesa con l’Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport assicura il coordinamento del Torneo sportivo dei consigli dei giovani, promosso annualmente in ambito regionale ed intitolato ad Ivan Rossi;
g) promuove annualmente l’organizzazione del meeting dei consigli dei giovani sul territorio regionale;
h) cura lo svolgimento e l’attuazione dei programmi di scambio tra i consigli dei giovani e le altre realtà italiane ed europee;
i) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l’ottimale espletamento delle attività del consiglio dei giovani;
j) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all’attuazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

ARTICOLO 12 – REGOLAMENTO INTERNO
1. Entro 6 mesi dall’insediamento il consiglio dei giovani predispone le norme che ne disciplinano l’articolazione interna, gli organi e il loro funzionamento. Le norme così predisposte sono trasmesse dal consiglio dei giovani alla Giunta comunale/municipale per l’approvazione. Fino all’approvazione della normativa interna il consiglio applica, per lo svolgimento delle sedute, le votazioni e quanto altro, le norme in vigore per la correlativa attività del consiglio comunale/municipale, in quanto applicabili.